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IN ATTESA DELLA RIFORMA FISCALE PROCEDURE CONCORSUALI “TASSATIVE” AI FINI DELL’EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO PER IL RECUPERO DELL’IVA

Fiscale

Per effetto delle modifiche apportate con decorrenza 26 maggio 2021 dall’articolo 18, D.L. 73/2021 convertito dalla L. 106/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), con il comma 3-bis dell’articolo 26, Decreto Iva (D.P.R. 633/1972) il Legislatore ha previsto che in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente (il debitore), il cedente o prestatore ha la facoltà di emettere una nota di credito:

  • a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale;
  • dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis, F.;
  • dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..

Con il successivo comma 10-bis del Decreto Iva viene ulteriormente previsto che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 Dall’analisi testuale del dettato normativo sopra richiamato sono emersi taluni dubbi circa l’effettivo ambito di applicazione delle richiamate disposizioni, e in particolare se la nozione di “procedura concorsuale” dovesse intendersi tassativa o se la stessa potesse estendersi anche ad altre procedure finalizzate anch’esse a risolvere le situazioni di crisi del mondo imprenditoriale. 

 


Api Notizie n.23 del 19 giugno 2023