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IMPOSSIBILE RAVVEDERE LA COMPENSAZIONE EFFETTUATA UTILIZZANDO CREDITI SCADUTI

Fiscale

Con la risposta all’interpello n. 297 del 18 aprile 2023, l’Agenzia conferma la correttezza dello scarto del modello di pagamento F24 qualora il versamento sia operato in compensazione con crediti che alla data di presentazione della delega non potevano più essere utilizzati.

La vicenda

La risposta fornita dall’Agenzia delle entrate muove dal mancato utilizzo al 31 dicembre 2022 di un credito da superbonus utilizzato in compensazione (modello F24 a zero) a gennaio con ravvedimento operoso.

Il modello veniva scartato automaticamente dalla piattaforma “Entratel” per mancato riconoscimento automatico dei crediti scadenti in data 31 dicembre 2022.

In merito il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 stabilisce che: “se in esito alle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti”.

La compensazione

Secondo le indicazioni di prassi all’atto della presentazione del modello di pagamento l’Agenzia effettua dei controlli “automatici” sul credito e se lo stesso risulta correttamente utilizzato, il pagamento è dato come avvenuto alla data indicata nel file telematico inviato, diversamente, ovvero qualora il credito non venga riconosciuto, il modello viene scartato e il pagamento deve intendersi non avvenuto.

Per un corretto uso dell’istituto della compensazione è utile ricordare e seguire i seguenti suggerimenti:

 

la delega di pagamento va obbligatoriamente presentata anche se a saldo zero

 

mancando la presentazione della stessa non vi è alcuna manifestazione di volontà a favore di una possibile compensazione con un credito formatosi in precedenza

 

tale manifestazione di volontà può intervenire anche in un momento successivo rispetto alla originaria scadenza del versamento, a fronte del pagamento della specifica sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, eventualmente ravveduta ex articolo 13, D.Lgs. 472/1997

 

l'efficacia della compensazione si valuta in riferimento al momento di presentazione della delega stessa e quindi tale presentazione sana l'iniziale omissione se il credito speso in compensazione è ancora esistente e utilizzabile a quella data con l'effetto

 

in caso di scarto della delega l'omesso versamento potrà comunque essere ravveduto secondo le regole ordinarie, senza utilizzo del credito ormai perso e senza applicazione della sanzione riservata ai modelli presentati a zero


Api Notizie n.19 del 22 maggio 2023