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Al 27 Dicembre 2022 scatta la consumazione del reato di omesso versamento Iva dell'anno 2021

Fiscale

Si avvicina il termine per il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2022, momento importante per i soggetti che – nel corso del 2021 – non avessero versato Iva per ammontare superiore a quello tollerato dal D.Lgs. 74/2000.

In particolare, entro il prossimo 27 dicembre 2022, è infatti possibile rimettersi in regola ed evitare le conseguenze penali di tale condotta. 

Il reato di omesso versamento Iva

L’articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 prevede che sia punito con la reclusione chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad una certa soglia.

Il meccanismo appare chiarissimo, se non fosse che:

1. bisogna individuare quale sia la reclusione minacciata per il reato
2. bisogna comprendere cosa significhi “Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale”;
3. bisogna avere contezza della soglia rilevante.

  1. La reclusione e la soglia di punibilità

Secondo la norma ad oggi vigente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine di pagamento dell’acconto dell’anno successivo, un importo di Iva risultante dalla dichiarazione annuale superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Ne deriva che, nel limite di quanto possibile, entro detto termine si dovrà provvedere a recuperare gli omessi versamenti scoperti che superino tale soglia, al fine di evitare possibili ripercussioni di natura penale.

In ogni caso, ove non fosse possibile tale rimedio, rammentiamo che si ottiene la non punibilità del reato se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

Si ricorda peraltro la pronuncia della Corte di Cassazione n. 3256/2021, nella quale viene affermato che, qualora lo “sforamento” sia modesto (nel caso si trattava di uno sforamento inferiore al 10%) e, comunque, il comportamento del contribuente non risulti abituale, troverebbe applicazione l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis, c.p.) nel reato di omesso versamento dell’Iva.

Api Notizie n. 45 del 19 dicembre 2022