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CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Economico - SICURAPI

L’Agenzia delle Entrate ha firmato venerdì 10 luglio u.s. il provvedimento con cui rende disponibili i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio

- per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale e

- per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E - pdf con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Scaricate le slide utilizzate nel video
Leggete la circolare di approfondimento

https://youtu.be/1Cm7XpgqmGw


Il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

La circolare AdE 20/E/2020 ha quindi precisato che danno diritto al credito d’imposta in esame anche le spese di sanificazione, degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie in relazione alla natura delle attività esercitate, e non legate quindi all’emergenza sanitaria in corso. Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche nel caso in cui l’attività di sanificazione sia svolta in economia dal soggetto beneficiari, in quanto già in possesso di specifiche competenze.

Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta in esame, il provvedimento prot. n. 259854/2020 richiede l’invio di un’apposita comunicazione, da parte del soggetto beneficiario, all’Agenzia delle entrate, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere.

Per l’invio della comunicazione sono previsti tempi brevissimi: dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Il motivo di tale previsione risiede nel fatto che l’ammontare massimo del credito d’imposta concretamente fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.

Solo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24.

In alternativa, il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure, fino al 31.12.2021, potrà essere ceduto a terzi, presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Api Notizie n. 28 del 13 luglio 2020