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EROGAZIONI LIBERALI PER CORONAVIRUS - DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D’IMPRESA E TRATTAMENTO IVA

Economico - SICURAPI

Il D.L 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto “Cura Italia”, ha introdotto molteplici misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Al fine di favorire il supporto di tali misure, sono stati istituiti incentivi fiscali per le persone fisiche e gli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura, a favore dello Stato, delle regioni e degli enti, per sostenere la gestione dell’emergenza. Queste erogazioni, come recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, prescindono dalla presenza o meno di un reddito d’impresa, conseguito e dichiarato nel periodo in cui è effettuato il versamento del supporto e, nel caso di donazione in natura, la cessione gratuita dei beni può beneficiare del trattamento di distruzione ai fini dell’IVA solo se sono rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla relativa normativa.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura per Covid-19

Con l’obiettivo di promuovere le erogazioni liberali destinate a sostenere l’evolversi dello stato di emergenza da Covid-19, l’art. 66, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dispone, per i soggetti erogatori, degli incentivi fiscali sull’ammontare devoluto. In particolare, le persone fisiche e gli enti non commerciali che effettuano, nell’anno 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, per finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, possono beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito, pari al 30 per cento e per un importo non superiore a 30.000 euro. Affinché venga riconosciuta la detrazione, le erogazioni devono essere effettuate a favore: dello Stato; delle regioni; degli enti locali territoriali; di enti o istituzioni pubbliche; di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Conseguentemente, alle erogazioni liberali in esame, devolute dai soggetti titolari di reddito d’impresa, viene esteso il disposto normativo previsto l’art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, che consente la deducibilità dal reddito d’impresa, ai fini delle relative imposte, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. Inoltre, nel medesimo contesto, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni ceduti gratuitamente.

Deducibilità ai fini IRAP delle erogazioni liberali per Covid-19

Nell’esercizio in cui avviene il versamento


Valorizzazione delle erogazioni liberali in natura

L’ammontare della detrazione o della deduzione spettante, nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura, è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione. Per tale valore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del TUIR, si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui detti beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, nel caso i cui tali fattori non siano noti, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi, ovvero ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Con riguardo, invece, ai beni e ai servizi soggetti a disciplina dei prezzi, occorre far riferimento ai relativi provvedimenti in vigore. Se il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al valore normale, è superiore a 30.000 euro, o, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Determinazione dell’ammontare delle detrazioni e delle deduzioni relative alle erogazioni liberali in natura

Artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019

Qualora l’erogazione liberale abbia ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. Se, invece, l’oggetto dell’erogazione riguarda beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e quello relativo alle variazioni delle rimanenze, di cui all’art. 92 del TUIR.


Deducibilità delle erogazioni liberali in caso di perdita fiscale

L’estensione della disciplina prevista dall’art. 27, della Legge n. 133/1999, anche alle erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 per finanziare gli interventi necessari per il Covid- 19, consente di dedurre dal reddito di impresa tali erogazioni effettuate in denaro, nonché di non tassare il valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, in questo contesto, la deduzione dal reddito d’impresa è collegata esclusivamente all’erogazione liberale effettuata e, quindi, prescinde dalla presenza o meno di un reddito conseguito e dichiarato nel periodo in cui è stata effettuata la donazione. Ne deriva che, qualora l’impresa realizzi nel periodo dell’erogazione una perdita fiscale, la deduzione prevista, è comunque riconosciuta, non essendo richiesta la parametrizzazione al reddito realizzato.

Deducibilità delle erogazioni liberali per Covid-19

Consentita anche in caso di perdita fiscale del’impresa non essendo parametrata al reddito realizzato


Trattamento IVA delle erogazioni liberali in natura 

La cessione gratuita di determinati beni può non essere soggetta a IVA, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 15, della Legge n. 133/1999, dal momento che, in particolari fattispecie, gli stessi si considerano distrutti ai fini dell’imposta, pur mantenendosi per il donante il relativo diritto alla detrazione.

La presunzione della distruzione dei beni relativamente agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, può essere fatta valere con riguardo: 

  • ai prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
  • ai prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari, nonché per prossimità della data di scadenza.

Tali beni devono essere ceduti gratuitamente:

  • ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni, aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
  • agli enti pubblici, nonché agli enti privati, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e attraverso forme di mutualità.

Pertanto, secondo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nella menzionata circolare n. 8/E, considerato che, la disciplina che assimila le cessioni gratuite dei beni alla distruzione ai fini IVA, è circoscritta sia in termini oggettivi che soggetti, l’applicazione di tale trattamento anche alle erogazioni liberali in natura destinate a supportare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è consentita esclusivamente in relazione a quelle misure di supporto che rispettano i requisiti oggettivi e soggettivi summenzionati.

 

Api Notizie n. 16 del 20 aprile 2020