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DICHIARAZIONE IVA 2020 AL 30.06.2020

Economico - SICURAPI

Anche detrazione Iva e note di credito entro il nuovo termine

Il termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2020 relativa al 2019, che ordinariamente scadrebbe il 30 aprile 2020 (art. 8 comma 1 del DPR 322/98), è stato sospeso.

Per effetto dell’art. 62 commi 1 e 6 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (decreto “Cura Italia”) è, infatti, possibile presentare la dichiarazione entro il più ampio termine del 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. La sospensione del termine per l’invio della dichiarazione dovrebbe comportare anche il differimento di quello per la valida presentazione del modello IVA 2020 per il 2019, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR 322/98. Il termine di 90 giorni per la presentazione tardiva della dichiarazione IVA, senza che la medesima possa considerarsi “omessa”, dovrebbe pertanto decorrere dal nuovo termine del 30 giugno 2020, in luogo del termine ordinario del 30 aprile. Entro il termine di 90 giorni dal 30 giugno (vale a dire entro il 28 settembre 2020), la dichiarazione IVA riferita al 2019 risulterebbe ancora validamente presentata, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (la cui entità è comunque riducibile facendo valere i benefici dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97).

A livello squisitamente formale si potrebbe osservare che l’art. 62 comma 1 del DL 18/2020 si limita a prevedere una “sospensione” del termine del 30 aprile 2020, non individuando di fatto un nuovo termine bensì concedendo la mera possibilità di presentare la dichiarazione IVA entro il 30 giugno 2020 senza essere sanzionati.

A livello sistematico, tuttavia, considerate anche le forti motivazioni che sottendono le norme di “sospensione” degli adempimenti del DL 18/2020 (dettate dall’emergenza sanitaria in atto), non sembrerebbe giustificabile una diversa interpretazione che non prenda la data del 30 giugno 2020 quale riferimento per il computo del termine di presentazione entro 90 giorni dalla scadenza, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR 322/98.

La sospensione del termine per presentare la dichiarazione IVA relativa al 2019 esplica i suoi effetti anche con riferimento al termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
A norma dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, come riformulato dal DL 50/2017, il diritto alla detrazione “è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.

Ciò sta a significare che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2019 (ed il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione IVA riferita al 2019, la cui presentazione è adesso possibile – senza sanzioni – entro il 30 giugno 2020 ex art. 62 del DL 18/2020.

Per chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione IVA integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98), entro il 31 dicembre 2025.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2020, relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2019, giacché in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione IVA 2021 relativa al 2020 (anno di ricezione del documento di acquisto).

In base alle medesime motivazioni sin qui esposte, è da ritenersi posticipato anche il termine per effettuare le variazioni in diminuzione di cui all’art. 26 del DPR 633/72, nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una causa non dipendente dalla sopravvenuta volontà delle parti (ad esempio, nel caso di procedure concorsuali o esecutive rilevatesi infruttuose).

In ragione del combinato disposto del richiamato art. 19 comma 1 (in tema di detrazione IVA) e dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, la procedura di variazione in diminuzione dell’imposta deve realizzarsi (e, dunque, la nota di variazione deve essere emessa), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.

Beneficiando della “sospensione” del termine di presentazione della dichiarazione IVA di cui al DL 18/2020, laddove il presupposto di variazione si sia realizzato nel 2019 (ad esempio, la “conclusione” di una procedura concorsuale in tale anno), la nota di variazione potrà essere emessa e l’imposta detratta entro il 30 giugno 2020 presentando la dichiarazione relativa al 2019.

 

Api Notizie n. 14 del 06 aprile 2020