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COMPENSAZIONI CON DEBITI ISCRITTI A RUOLO: NON RILEVA LA QUOTA ERARIALE DELL'IMU

Informative fiscali e tributarie

Con la recente risposta ad interpello n. 385 del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di iscrizione a ruolo della “quota erario” non pagata di Imu, non si realizza la preclusione alle compensazioni di cui all’articolo 31, D.L. 78/2010.

Ruoli scaduti e vincoli alla compensazione

Ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti torna a essere possibile, quindi, solo dopo:

  • aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure
  • aver provveduto alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Si deve poi segnalare che quella in commento è una previsione di portata decisamente più generalizzata che esula dalle questioni riguardanti i singoli crediti, ma non va certo a sostituirle, in quanto si somma a queste.

Infatti, per verificare le modalità di utilizzo di un credito Iva, ad esempio, oltre a controllare il rispetto delle soglie specifiche (5.000 euro), se il contribuente presenta delle pendenze con l’agente della riscossione, queste devono essere soddisfatte preliminarmente a ogni altra compensazione, pena la sanzione del 50%.

Le limitazioni riguardano solo una eventuale compensazione "orizzontale” o "esterna" che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione "verticale" o "interna" che interviene nell'ambito dello stesso tributo, e ciò anche nel caso, si ritiene, venga esposta nel modello F24.

La previsione in commento vieta l’utilizzo tramite modello F24 dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Secondo la circolare n. 4/E/2011 la norma:

  • opera con riferimento alle imposte dirette, l’Iva e le altre imposte indirette;
  • con esclusione dei tributi locali (ad esempio Ici, Imu o tasse sui rifiuti di vario tipo) e dei contributi di qualsiasi natura (ad esempio contributi Inps dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata, così come premi Inail contro gli infortuni sul lavoro) e le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (ad esempio per violazioni al Codice della strada).

Il chiarimento recente

Proprio in tema di tributi interessati consta il chiarimento offerto con la risposta a interpello n. 385/2020.

Come appena affermato, sono esclusi dalla verifica i debiti relativi ai tributi locali. Occorre però considerare che, successivamente ai chiarimenti offerti nel 2011 dall’Agenzia delle entrate, è stato previsto che una quota del gettito Imu (in particolare in relazione ai fabbricati di categoria catastale D) sia destinato all’erario (si tratta della “quota stato”).

Tuttavia, come specificato nella risposta all’istanza di interpello in esame, questa circostanza non incide sulla natura del tributo, che rimane comunale: ciò viene confermato anche dal fatto che le attività di accertamento, contenzioso e rimborso sono affidate tutte ai Comuni.

Dovendo quindi escludersi la natura erariale dell’Imu, l’Agenzia delle entrate conclude ammettendo la possibilità di compensare i crediti tributari a credito pur in presenza di importi iscritti a ruolo a titolo di quota erariale dell’Imu.

Il D.M. attuativo 20 febbraio 2011 ha chiarito che tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l'Irap e le addizionali ai tributi diretti. Secondo la circolare n. 13/E/2011 rientrano poi tra i debiti d'imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d'imposta.

Sono, invece, esclusi dal vincolo in commento i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "Erario" del modello F24. Anche i debiti iscritti a ruolo relativi a imposte erariali, quale ad esempio quella di registro, anche se non pagabili e compensabili tramite F24, rilevano ai fini della preclusione in esame

Per quanto riguarda gli importi accessori a cui fa riferimento la norma, si precisa che per tali si intendono, oltre che sanzioni e interessi, gli aggi, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall'agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all'agente della riscossione.

Per la determinazione della soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti, oltre la quale scatta il divieto assoluto di compensazione fino all'estinzione dell'intero debito, è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento (comprensivi, come già specificato in precedenza, non solo delle imposte, ma anche di tutti gli accessori).

Un aspetto importantissimo, chiarito dalla circolare n. 13/E/2011, è il seguente: il limite di 1.500 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non sarà possibile effettuare alcuna compensazione, se non si provvede prima al pagamento del debito scaduto.

Questo sta a significare che il contribuente potrebbe anche disporre di crediti di significativo ammontare (si pensi a un credito Iva di 500.000 euro) e un debito iscritto a ruolo molto modesto (ad esempio una ritenuta di poche centinaia di euro che sommata a sanzioni, interessi e aggi arriva a 1.500 euro) che comunque la compensazione risulterebbe totalmente bloccata, pena la della sanzione del 50%.

Api Notizie n. 39 del 12 ottobre 2020