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MISURE FINANZIARIE CONTENUTE NEL DECRETO LIQUIDITA’

Informative fiscali e tributarie
Decreto Liquidità – D.L. n. 23 del 8 aprile 2020

Apindustria Confimi Mantova aggiorna la nota relativa alle principali misure finanziarie contenute nel Decreto Liquidità n. 23 del 8 aprile 2020.
Si specifica che la presente nota rappresenta una prima sintesi relativa ai contenuti finanziari di interesse per le Imprese. Seguiranno altri Speciali completi sul Decreto.

Per completezza di informazione trovate qui di seguito

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SINTESI DELLE MISURE

>> INNANZITUTTO VA CHIARITO CHE IL DECRETO N. 23/2020:
PREVEDE garanzie pubbliche per favorire l'accesso al credito di imprese piccole, medie e grandi.
NON PREVEDE finanziamenti direttamente richiedibili – per cui bisogna ora attendere la messa in operatività del sistema previsto da parte delle Banche coinvolte.
PREVEDE, per talune misure, l’autorizzazione della Commissione Europea, non ancora operativa.

>> IL DECRETO PREVEDE DUE ARGOMENTI PRINCIPALI DI INTERESSE FINANZIARIO PER LE IMPRESE:
1. Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti (art. 13 - D.L. 8/4 2020, n. 23)
• Misure potenziate per particolari target di imprese:
• PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
• PMI con fatturato fino a 3.200.000 euro.
2. Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione (art. 1 - D.L. 8/4 2020, n. 23)

1. Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti
(art. 13 - D.L. 8/4 2020, n. 23) – INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Fino al 31 dicembre 2020, per le imprese con sede in Italia e con massino 499 dipendenti, è previsto l’intervento di garanzia del Fondo centrale di Garanzia per le PMI alle seguenti condizioni:
• è concessa gratuitamente e l'accesso è garantito senza utilizzo dei modelli di valutazione del fondo;
• l'importo massimo totale garantito per azienda è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro, previa autorizzazione della Commissione Europea. Una volta raggiunti i 5 milioni le PMI, come da definizione comunitaria, potranno utilizzare anche un plafond riservato di 30 miliardi di garanzie SACE;
• è concessa su finanziamenti fino a 6 anni di importo massimo per ogni singola richiesta che dovrà essere inferiore alternativamente al:
a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
b) 25% del fatturato del 2019; 
c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
• la percentuale di copertura per la garanzia diretta all'impresa è aumentata all'80%, che salirà al 90% una volta ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea;
• la percentuale di copertura per la riassicurazione è aumentata al 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, che potrà salire al 100% una volta ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea e a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino il 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto dal Fondo;
• può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa e comunichi tale riduzione al Fondo;
• è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo;
• non prevede il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).
• la garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate" o che dopo 31 dicembre 2019, sono state ammesse a procedure concorsuali purché siano rispettate le condizioni specificate dal decreto.

Misure potenziate per particolari target di imprese
• Per le PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:
a) importi fino al 25% dei ricavi 2019 e tetto massimo di 25.000 euro;
b) preammortamento di 24 mesi e durata massimo di 6 anni;
il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo.
c) La banca applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse massimo.

• Per le PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:
a) importi fino al 25% dei ricavi 2019;
b) la garanzia può arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.


2. Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione (art. 1 - D.L. 8/4 2020, n. 23)

Fino al 31 dicembre 2020, per le imprese "in bonis” di ogni dimensione, SACE rilascia una garanzia:
• per finanziamenti di durata inferiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi e destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria;
• l’importo massimo del finanziamento assistito da garanzia per azienda è determinato come maggiore:
a) 25% del fatturato 2019 dell'impresa in Italia (bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale);
b) il doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall’impresa in Italia (bilancio approvato o dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio); qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.
Qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.
• la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
a) 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
b) 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
c) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
• Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
a) per i finanziamenti delle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base i successivi anni;
b) per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base successivi anni.
Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
• L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.


>> Rimangono valide e utilizzabili tutte le misure finanziarie precedentemente illustrate (Cura Italia, Convenzioni ABI per la moratoria e l’anticipazione della Cassa Integrazione, finanziamenti bancari diretti)