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EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI ANTI CORONOVIRUS

Informative fiscali e tributarie

Detrazioni e agevolazioni fiscali per il 2020

L’art. 66 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) introduce una detrazione dall’IRPEF lorda nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La detrazione non può superare i 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, sono deducibili e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (si rendono applicabili le disposizioni previste dall’art. 27 della L. 133/99 riguardanti le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti). La norma non prevede limiti alla deducibilità di queste liberalità. Ai fini dell’IRAP tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

In aggiunta, continuano ad esistere le agevolazioni fiscali previste per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale e che in questo particolare momento di emergenza da COVID-19 può essere utile riepilogare. Sia i soggetti IRPEF che quelli IRES, infatti, potrebbero beneficiare di agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni d’imposta oppure come deduzioni dal reddito imponibile. 

Con riguardo alle deduzioni fiscali che spettano alle persone fisiche non imprenditori l’agevolazione relativa alle erogazioni liberali viene fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, modello REDDITI PF) secondo il principio di cassa (alcune delle agevolazioni, tuttavia, sono fruibili anche da altri soggetti, quali ad esempio, i soci delle società semplici, gli imprenditori individuali e le società).

L’art. 10 comma 1 lett. l-quater del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59 comma 3 della L. 388/2000, del Fondo per il merito degli studenti universitari, di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero di enti di ricerca vigilati dal MIUR ivi compresi l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), e degli enti parco regionali e nazionali.

Sono deducibili, inoltre, le erogazioni liberali a favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, e quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati (ris. Agenzia delle Entrate nn. 68/2010 e 87/2011). Per queste liberalità non è previsto alcun limite massimo di deducibilità.

In alternativa alla deduzione di cui all’art. 10 del TUIR, se le erogazioni liberali sono effettuate a beneficio di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica è possibile beneficare della deduzione prevista dall’art. 14 comma 1 del DL 35/2005. In questo caso, le liberalità sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. La deduzione, inoltre, spetta anche nel caso in cui l’erogazione liberale abbia come oggetto beni in natura (in tal caso si deve considerare il valore normale del bene rilevabile, ex art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili. Per particolari categorie di beni – ad esempio, opere d’arte, gioielli – è possibile ricorrere alla stima di un perito; cfr. circ. n. 39/2005 e n. 13/2019).

Dal periodo d’imposta 2018, inoltre, in via transitoria e fino all’operatività del RUNTS e comunque non prima dell’autorizzazione della Commissione Ue (art. 104 comma 1 del DLgs. 117/2017), ove le erogazioni liberali in denaro o in natura siano eseguite in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle ASP è possibile beneficiare della deduzione ai sensi dell’art. 83 comms 2 del DLgs. n. 117/2017. In questo caso, le liberalità sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (per le erogazioni in natura, le tipologie dei beni che danno diritto all’agevolazione sono definite dal DM 28 novembre 2019).

Infine, per i titolari di reddito d’impresa sono deducibili le erogazioni liberali indicate nell’art. 100 comma 2 del TUIR. La lett. a) del menzionato articolo, in particolare dispone che nel limite del 2% del reddito dichiarato, sono deducibili le liberalità, in denaro o in natura, effettuate a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e oblazioni erogate a favore di ONG.