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CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE SUL CALCOLO DEGLI IPER-AMMORTAMENTI

Informative fiscali e tributarie

L’iper-ammortamento per interconnessione tardiva va per quote costanti

Nell’ambito della consulenza giuridica n. 909-10/2019, pubblicata sul sito del CNDCEC, l’Agenzia delle Entrate (DRE Emilia Romagna) ha fornito alcuni chiarimenti in merito al calcolo degli iper-ammortamenti. Tra i quesiti posti, alcuni riguardano beni iper-ammortizzabili per i quali si sono verificati ritardi nell’interconnessione o nella perizia, che hanno determinato la possibilità di utilizzare nel primo periodo d’imposta il super-ammortamento e solo successivamente l’iper-ammortamento.

Un caso riguarda l’acquisto in proprietà di un bene iper-ammortizzabile nel 2017, entrato in funzione nel 2017 e interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione nell’esercizio 2018. In tal caso, l’iper-ammortamento spetta solo a partire dal 2018 e, con riferimento all’esercizio 2017, spettava invece il super-ammortamento.

Si suppone che il costo del bene sia pari a 1.000 euro, con coefficiente di ammortamento del 15,50% (con ammortamento fiscale coincidente con ammortamento civilistico). Pertanto, fermo restando che nel 2017 il super-ammortamento è pari a 31 (1000 x 7,75% x 40%), l’importo complessivo di iper-ammortamento di cui si può fruire nell’esercizio 2018 e seguenti è pari a 1.469 [1.000 x 150%) – 31]. La questione riguarda il metodo più corretto per suddividere la quota di iper-ammortamento residua nel 2018 e negli esercizi successivi.

Viene anche evidenziato che il caso descritto nell’esempio 9 di cui alla circolare n. 4/2017 non risolve il problema, per via del coefficiente utilizzato (20%) che semplifica i calcoli.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, come chiarito dalla circ. n. 4/2017, la quota di iper-ammortamento annualmente fruibile dal 2018 è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper-ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente.

Pertanto, tra le soluzioni prospettate, l’Agenzia ritiene corretta quella denominata dall’istante come “imputazione della quota di iper-ammortamento residua nell’esercizio successivo a quello di termine del periodo di ammortamento, considerando nell’ultimo esercizio di ammortamento una quota di iper-ammortamento pari a quella degli esercizi precedenti”. Riprendendo l’esemplificazione, viene in sostanza prevista l’imputazione dal 2018 al 2023 della quota di iper-ammortamento residua in misura costante pari a 227,69 e nel 2024 di una quota pari a 102,86 [1.469 – (227,69 x 6)].

Secondo l’Agenzia solamente la suddetta ipotesi è coerente con la menzionata precisazione (e con i calcoli illustrati nell’esempio n. 9 della citata circolare). Infatti, nella diversa ipotesi prospettata in cui la quota di iper-ammortamento residua è imputata tutta nell’ultimo esercizio di ammortamento del bene, la quota di iper-ammortamento (vale a dire la variazione in diminuzione relativa all’iper-ammortamento) afferente il 2023 (330,55) è maggiore rispetto al consentito [(1.500 – 31) x 15,50% = 227,69], mentre nell’ipotesi in cui la quota di iper-ammortamento residua è imputata nell’esercizio successivo a quello di termine del periodo di ammortamento, la quota relativa al 2023 è inferiore al menzionato valore.

Un’altra fattispecie analizzata riguarda poi il caso in cui nel 2018 sia stato acquisito in leasing un bene iper-ammortizzabile, entrato in funzione nel 2018 e nello stesso anno sia stato interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione, ma la cui perizia giurata sia stata acquisita solo nel 2019 (con spettanza dell’iper-ammortamento solo quindi dal 2019).

La questione in questo caso riguarda la circostanza che il contratto di leasing è stato stipulato il 1° luglio 2018 con una durata di 60 mesi, ma il bene ha un periodo di ammortamento pari a 42 mesi (periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal DM 31 dicembre 88, come previsto dall’art. 102 comma 7 del TUIR). Posto che nel 2018 spetta il super-ammortamento e solo a partire dal 2019 l’iper-ammortamento, si chiede se per fruire dell’agevolazione dell’iper-ammortamento occorre considerare un periodo complessivo di 42 mesi a partire dal 1° luglio 2018 o, in alternativa, a partire dal 1° gennaio 2019.

 

 

Per il leasing durata minima dall’inizio dell’iper-ammortamento

Secondo l’Agenzia, in caso di ritardi nell’interconnessione e/o nell’acquisizione della perizia giurata, deve essere operato uno “slittamento” in avanti del momento di decorrenza dell’agevolazione (oltre che una nettizzazione rispetto a quanto già fruito a titolo di super-ammortamento). Pertanto, la durata minima prescritta dall’art. 102 comma 7 del TUIR va calcolata a partire dal momento in cui si realizzano tutte le condizioni necessarie per la fruizione dell’iper-ammortamento e quindi, nel caso di specie, a partire dal 1° gennaio 2019.