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La rateizzazione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento

Informative fiscali e tributarie

Con una precedente informativa si è dato conto della proroga dei versamenti derivanti dai modelli redditi, la cui scadenza è oggi fissata al 15 settembre 2021; rimanevano molti dubbi legati alle modalità di rateizzazione degli importi dovuti e alla eventuale possibilità di differire la scadenza di ulteriori 30 giorni, aspetti che sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 53 del 4 agosto 2021.

La proroga

L’articolo 9-ter, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha posticipato al 15 settembre il termine per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldi e acconti relativi a imposte dirette, Irap e Iva). Più precisamente, tale disposizione stabilisce che i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle Irap e da quelle Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Tale proroga è stata concessa solo ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (tale limite è pari a 5.164.569 euro).

Il provvedimento afferma esplicitamente che tale proroga deve ritenersi applicabile anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli Isa, ai contribuenti che applicano il regime forfettario o quello dei minimi.

Hanno altresì beneficiato della proroga i soci che dichiarano per trasparenza il reddito imputato da associazioni professionali, società di persone o Srl che abbiamo optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero i familiari dell’impresa familiare, purché l’associazione, la società o l’impresa possegga i requisiti indicati in precedenza per beneficiare della proroga.

Il primo chiarimento contenuto nella risoluzione n. 53/E/2021 riguarda il differimento di 30 giorni: secondo l’Agenzia, infatti, poiché la proroga si applica “in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 435/2011”, non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Pertanto, chi volesse ottenere una posticipazione rispetto alla scadenza del 15 settembre, ha quale unica soluzione quella di innescare una rateizzazione degli importi dovuti a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 (ricordando peraltro che la scadenza del secondo acconto, fissata per la generalità di contribuenti alla fine di novembre, non ha ricevuto alcun rinvio).

Le rateizzazioni

Con la risoluzione n. 53/E/2021, l’Agenzia delle entrate osserva che:

  • le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell’Iva, e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021;
  • la rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre.

Pertanto, l’Agenzia fissa le seguenti ipotesi di rateazione, distinguendo tra soggetti titolari di partita Iva e soggetti non titolari di partita Iva che partecipano a società trasparenti, associazioni e imprese familiari che hanno beneficiato della proroga.

Titolari di partita Iva

Numero rata

Scadenza

Interessi %

1

15 settembre

0

2

16 settembre

0,01

3

18 ottobre

0,34

4

16 novembre

0,67

Non titolari di partita Iva

Numero rata

Scadenza

Interessi %

1

15 settembre

0

2

30 settembre

0,17

3

2 novembre

0,50

4

30 novembre

0,83

Tenendo conto dei citati dubbi interpretativi, l’Agenzia delle entrate ha deciso di salvaguardare i diversi piani di rateazione che sono stati iniziati dai contribuenti precedentemente all’emanazione della risoluzione n. 53/E/2021.

Infatti, i soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021. Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.

In tutti i casi, precisa l’Agenzia delle entrate, è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:

  • in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
  • in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

 

Api Notizie n. 35 del 21 settembre 2021