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REGOLAMENTO UE: DEFINITI I REQUISITI DI ECOPROGETTAZIONE DEI PRODOTTI SOSTENIBILI

Ambiente, ecologia, risparmio energetico

Il Regolamento (UE) 2024/1781 del 13/6/2024, in vigore dal 18/07/2024, abroga la precedente direttiva 2009/125/Ce e stabilisce il quadro normativo per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, la creazione di un passaporto digitale del prodotto e il divieto di distruzione dei prodotti invenduti.

Il Regolamento nasce dall’esigenza di intervenire a livello comunitario per evitare un aumento degli obblighi nazionali e della frammentazione del mercato. Un quadro di prescrizioni che definiscano la sostenibilità ambientale di un prodotto, o specifiche di progettazione ecocompatibile, evita il rischio che lo stesso prodotto considerato sostenibile in uno Stato membro possa non essere considerato tale in un altro Stato membro.

Il Regolamento si applica a tutti i beni fisici (con alcune esclusioni) immessi sul mercato o messi in servizio nell’ambito UE, indipendentemente dal fatto che siano realizzati all’interno o all’esterno dell’Unione, compresi i componenti e i prodotti intermedi.

Il Regolamento viene attuato attraverso l’adozione di atti delegati della Commissione che per singoli o gruppi di prodotti specificano:

  • Requisiti di progettazione
  • Classi di prestazione e obblighi di informazione
  • Dati da includere nel passaporto digitale di prodotto e conservati nel Registro dei Passaporti digitali
  • Procedura di valutazione della conformità

Ogni prodotto sarà accompagnato da un passaporto digitale.

Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, i prodotti dovranno risultare conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibili. Viene quindi tutto rinviato agli atti delegati che entreranno in vigore non prima del 19 luglio 2025

Ma a parte le batterie disciplinate dal Reg. UE 2023/1542, è previsto che la Commissione adotterà, entro il 19 aprile 2025, un piano di lavoro di durata non inferiore a tre anni nel quale verranno fissati i gruppi di prodotti che dovranno avere la priorità nella definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile.

Sono già stati individuati i gruppi di prodotti prioritari:

  • ferro e acciaio;
  • alluminio;
  • prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature;
  • mobilio, compresi i materassi;
  • pneumatici;
  • detergenti;
  • vernici;
  • lubrificanti;
  • sostanze chimiche;
  • prodotti connessi all'energia;
  • prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici (AEE).

Il Regolamento prevede anche, dal 19 luglio 2026, un principio generale di prevenzione della distruzione e obbliga le grandi aziende a segnalare il numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti, scartati ogni anno, almeno su una pagina facilmente accessibile del loro sito web e le ragioni per cui è stato necessario distruggerli. Le imprese devono anche comunicare la percentuale di prodotti di scarto consegnati, direttamente o tramite terzi, per essere sottoposti a preparazione per il riutilizzo, riciclo o altri tipi di recupero, compreso il recupero di energia.

Il divieto non si applica alle micro e piccole imprese mentre per le medie imprese è obbligatorio dal 19 luglio 2030.

Per approfondimenti, consultare il sito web della Gazzetta Ufficiale Europea.

Fonte: Ecocamere

Api Notizie n.31 del 10 settembre 2024