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AGENZIA ENTRATE: NOVITA’ E NOTE INTERPRETATIVE SU FRINGE BENEFIT E WELFARE AZIENDALE

Agevolazioni e finanziamenti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, sulle novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, contenute nelle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

Nell’ambito delle misure concernenti il welfare aziendale, fornisce, altresì, precisazioni sulla novella dell’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (di seguito decreto Anticipi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha modificato la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.

Questi, in particolare, gli argomenti trattati:

  • Misure fiscali per il welfare aziendaleModifiche in materia di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro – Articolo 1, commi 16 e 17, della legge di bilancio 2024
  • Modifiche in materia di determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti – Articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto Anticipi
  • Detassazione dei premi di risultato – Articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024
  • Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale
  • Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione – Articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di bilancio 2024

Si riportano di seguito anche le principali note interpretative:

 

WELFARE AZIENDALE

Viene innanzitutto chiarito che le spese per l’affitto della prima casa o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa sono quelle relative agli “immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.”.

Il datore di lavoro, che intenda rimborsare le predette spese, deve farsi rilasciare:

  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi a ciò deputati;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le spese rimborsate non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

FRINGE BENEFIT SUI PRESTITI AZIENDALI

Viene inoltre modificato il criterio di calcolo del fringe benefit sui prestiti concessi dal datore al lavoratore.

Ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50 % della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR (tasso ufficiale di riferimento) e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti, il TUR preso in considerazione è il seguente:

  • per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
  • per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Confimi Industria

 

Api Notizie n.10 del 18 marzo 2024