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PREPOSTI: aggiornamento biennale o quinquennale? Facciamo il punto

Sicurezza sul lavoro
Aggiornamento biennale o quinquennale? La posizione del Ministero del Lavoro

È questo il quesito che si stanno ponendo le aziende. Non vi è dubbio che la questione, alimentata da una serie di atti e da ritardi normativi, sia delicata.

Ad oggi l’ultimo atto che è stato pubblicato sul tema è il Suggerimento 570/87 del 6 dicembre 2023 del Ministero del lavoro, che sospende il termine biennale dell’aggiornamento preposti, subordinandolo all’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni. Pertanto, secondo tale atto, fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo si applicherebbe il termine dei 5 anni.

Aggiornamento in caso di mutamenti aziendali

Tuttavia, si ricorda che, soprattutto in tema di sicurezza sul lavoro, è sempre bene mantenere un atteggiamento di buon senso.

A prescindere dagli obblighi previsti dalle disposizioni, è sempre preferibile effettuare aggiornamenti in caso di variazioni nell’aspetto organizzativo e comunque in presenza o all’insorgenza di nuovi rischi o a seguito di installazione di nuovi impianti o tecnologie e a seguito di realizzazione di nuove procedure.

 

 

Sintesi normativa preposti

Di seguito si riassume brevemente la normativa che si è susseguita in questi ultimi anni sul tema della formazione e aggiornamento preposti.

Che cosa prevede la legge 215/2021?

La novità dell’aggiornamento biennale è stata introdotta dal decreto legge 146/2021, poi convertito con la legge 215/2021 che, tra i diversi aspetti, ha rafforzato la figura del preposto, evidente anche sotto il profilo della formazione.

In particolare, in tale ottica, è stato modificato l’art. 37 del d.lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che al comma 7-ter prevede: “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

Tale legge è entrata in vigore il 21 dicembre 2021, pertanto a partire da questa data l’aggiornamento dei preposti doveva essere considerato biennale e non più quinquennale.

 

 

Ma allora perché tanti dubbi? La risposta risiede nella stessa legge, ma soprattutto in una circolare dell’Ispettorato del lavoro in relazione a essa (avvalorata da un Suggerimento del Ministero del Lavoro).

 

  • Infatti, all’art. 37 del d.lgs. 81/2008, così come modificato dalla legge 215/2021, è stata prevista, entro il 30/06/2022, l’entrata in vigore un nuovo Accardo Stato-Regioni che potesse disciplinare la materia della formazione sicurezza innovandola. Si riporta il comma 2 che lo dispone: “[…] Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: […] b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; […]”.
  • Il 16 febbraio 2022, è entrata in vigore la circolare dell’INL 1/2022, che chiarisce l’applicazione delle nuove disposizioni in attesa della stipula dell’Accordo, prevedendo una sorta di sospensione dei termini dell’aggiornamento preposti. Al capo obblighi formativi e prescrizione, infatti, si dispone: “Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v. Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994”. Si ricorda, tuttavia, che le circolari dell’Amministrazione non hanno forza di legge, sono meri atti interni che hanno la funzione di indirizzare e uniformare l’azione del personale interno, ma non hanno effetto all’esterno, sulle altre istituzioni o sui cittadin
  • Ad avvalorare la tesi della Circolare dell’Ispettorato, è stato pubblicato recentemente il Suggerimento 570/87 del 6 dicembre 2023 da parte del Ministero del lavoro. Nel suggerimento si prevede espressamente la subordinazione dell’aggiornamento biennale all’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni. Si riporta di seguito il testo: “Con riferimento alla formazione dei preposti, resta inteso che, finché non sarà approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione (previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per lo scorso 22 giugno 2022, ma ancora non pubblicato), non è obbligatoria la norma che prevede l'obbligo di aggiornamento biennale per i preposti, resta l'aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

 

 

 

Avviandoci alla conclusione…

Se il nuovo Accordo fosse entrato in vigore entro il 21 dicembre 2023 (cioè entro i due anni successivi all’entrata in vigore della legge 215/2021 che prevedeva l’aggiornamento biennale), non vi sarebbero stati dubbi interpretativi, ma poiché, come è noto, questo Accordo non ha ancora visto la luce, ecco il perchè della nascita di questo dilemma: aggiornamento biennale o quinquennale?