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DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Ambiente

 Con decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. 20 marzo 2020, n. 73, sono state dettate nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi riguardanti gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali disposizioni si applicano alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti suddetti.

La necessità di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi si è presentata considerando che le limitazioni esistenti sono superate dallo sviluppo tecnologico degli impianti stessi.

L'art. 2 del decreto prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, "laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell'arte".

La documentazione relativa alla dichiarazione di conformità di tali impianti dovrà essere comprensiva del manuale d'uso e manutenzione. Quest'ultimo deve essere redatto in lingua italiana a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

Le disposizioni dettate dal decreto entreranno in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale.