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RESPONSABILE TECNICO: L’ALBO GESTORI FORNISCE ALCUNI CHIARIMENTI IN MERITO AL CASO DI PERDITA DI IDONEITÀ E DELLE VERIFICHE PER CONSERVARLA

Ambiente

Con circolare n.3 del 10 ottobre 2023, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito alcune precisazioni in merito alla figura del Responsabile Tecnico (RT) in ragione delle disposizioni contenute nelle delibere 6/2017 e 1/2020.

PROCEDURA INERENTE CESSAZIONE INCARICO RT IN CASO DI PERDITA DI IDONEITÀ

Più in particolare, in riferimento alla scadenza del 16 ottobre prossimo, termine ultimo per 13.000 Responsabile Tecnici che operano in regime transitorio per 16.000 imprese, l’Albo ha reso noto che dal giorno successivo le Sezioni regionali/provinciali provvederanno ad inviare una comunicazione automatica a mezzo PEC, che notificherà all’impresa l’avvenuta decadenza del proprio responsabile tecnico e che la stessa potrà proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per il periodo temporaneo di 90 giorni, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa, salvo diversa indicazione.

Durante il periodo di prosecuzione dell’attività dell’impresa, l’idoneità del Responsabile Tecnico verrà ripristinata in automatico a seguito dell’eventuale superamento della verifica da parte dello stesso. Resta inteso che l’eventuale nomina di un nuovo RT deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio.

DISPENSA DALLE VERIFICHE D’IDONEITÀ DEL RT

 

Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del RT, ai sensi della deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n.6 del 30 maggio 2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.

VERIFICA DI IDONEITÀ DEL RT

I Responsabile Tecnici in regime transitorio esonerati dal possesso del diploma di scuola media superiore mantengono tale esenzione anche qualora non abbiano provveduto a superare la verifica di idoneità entro il 16 ottobre 2023 e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.

Fonte: Albo Nazionale Gestori Ambientali

Api Notizie n.36 del 17 ottobre 2023